
(ASCA) - Roma, 11 feb - ''Difendere, accelerare, rafforzare:
la posizione del Partito Democratico sulle liberalizzazioni
varate dal governo di Mario Monti e' volta a difendere la
riapertura del capitolo liberalizzazioni dopo le marce
indietro e la chiusura del governo Berlusconi e contro i
tentativi di limitarne gli effetti da parte del centrodestra,
ad accelerare i processi previsti dal decreto del governo, ma
anche a rafforzare le liberalizzazioni su dieci, grandi temi,
a cominciare da banche, assicurazioni, farmaci e
carburanti''.
Lo afferma una nota dell'Ufficio Stampa del Pd, nella
quale vengono riassunti gli emendamenti che il gruppo
parlamentare del Partito democratico presentera' al Senato.
Una lettura ragionata che presenta 10 capitoli di
interventi.
1. BANCHE.
Mutui e conti correnti.
a) Si prevede che, nella stipula di un mutuo, le banche,
gli istituti di credito e gli intermediari finanziari non
possano offrire o vendere contratti assicurativi in forma
individuale o collettiva di cui siano contemporaneamente
beneficiari o vincolatari (come richiesto da Antitrust e
Isvap).
b) Qualora le banche condizionino l'erogazione di un mutuo
bancario alla stipula di un'assicurazione sulla vita, il
cliente puo' autonomamente reperirla sul mercato.
c) Viene prevista la restituzione (che finora e' stata
disattesa) dei premi delle polizze vita relativi al periodo
residuo del mutuo, in caso di estinzione anticipata o
portabilita' del mutuo stesso.
d) Viene stabilita la cancellazione automatica (senza
oneri per il cittadino) delle cosiddette ipoteche perenti,
che rimangono formalmente iscritte nei registri immobiliari
pur non essendo state rinnovate dal creditore, ovvero dopo la
decadenza ventennale.
e) Le banche non possono condizionare l'erogazione di un
mutuo bancario all'apertura di un conto corrente presso la
medesima banca, pena l'applicazione di una sanzione come
pratica commerciale scorretta.
f) viene stabilito il principio della portabilita'
(trasferimento) senza oneri per il cliente del conto corrente
presso un'altra banca.
Costi transazioni elettroniche.
a) Il ripristino del limite dell'1,50% come limite soglia
per eventuali incrementi delle commissioni interbancarie a
carico degli esercenti, coerentemente con il comma che ha
proprio come obiettivo la riduzione di tali commissioni.
b) Riduzione dei tempi previsti per la riduzione delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti.
c) L'eliminazione della sospensiva della gratuita' delle
transazioni con carta di credito fino a 100 euro dei
pagamenti presso gli impianti di distribuzione dei
carburanti.
d) La gratuita' dei conti correnti di base destinati
esclusivamente all'accredito della pensione.
2. ASSICURAZIONI - RCAUTO.
a) Si elimina la norma che prevede la riduzione del 30%
del risarcimento dei danni per la riparazione del veicolo
danneggiato, penalizzante per l'assicurato che si rivolge
alla propria autocarrozzeria di fiducia b) Si vincola la
compagnia di assicurazione a dichiarare, in sede di
preventivo e in sede di stipula del contratto, la diminuzione
del premio assicurativo relativo all'anno successivo a quello
assicurato nel caso in cui il cliente non abbia incidenti,
per garantire un'efficace applicazione della formula
bonus-malus. Il cliente rimane comunque libero di scegliere,
nell'anno successivo a quello assicurato, la polizza
assicurativa RC Auto.
c) si affida all'Isvap il compito di riformare, entro sei
mesi, la formula bonus-malus per collegare la riduzione del
premio delle polizze assicurative anche al comportamento
dell'assicurato, rilevabile dal sistema della patente a
punti.
d) Si propone la correzione dell'articolo 34 sul confronto
delle tariffe con una stesura che renda effettivamente
praticabile la presentazione di piu' offerte da parte
dell'agente, attraverso la collaborazione con altri agenti
allo scopo comunque di fornire al cliente una soluzione
contrattuale immediatamente stipulabile.
e) Si prevede una sanzione a carico delle imprese di
assicurazione che non provvedono a trasmettere la relazione
all'Isvap sull'attivita' svolta per il contrasto alle frodi.
f) Si rende efficace e meno onerosa l'installazione e la
disinstallazione della scatola nera, prevedendo anche la
portabilita' senza costi per l'assicurato del dispositivo in
caso di cambio della compagnia assicurativa.
g) Si reintroduce la disciplina favorevole all'assicurato
sulla disdetta delle polizze pluriennali, introdotta dalla
legge n. 40 del 2007 e successivamente modificata dalla legge
n. 99 del 2009 che ne ha ridotto portata ed efficacia.
3. ENERGIA E CARBURANTI.
a) Si sostituisce la norma sulla separazione della rete di
trasporto del gas per definire un perimetro e tempi certi e
brevi all'operazione di scorporo di Snam da Eni, da avviarsi
con l'adozione del DPCM entro il 31 maggio 2012.
b) Si rafforzano le norme per rendere piu' liberi i
rapporti tra i gestori d'impianti di vendita e le fasi di
approvvigionamento dei carburanti, anche con interventi di
regolazione del mercato all'ingrosso da parte del Ministero
sviluppo economico e dell'Acquirente unico.
c) Si prevede l'eliminazione dei vincoli e degli obblighi
alla vendita contestuale di diverse tipologie di carburanti e
all'apertura di impianti self service anche nei centri
abitati.
d) si sopprime la norma che cambia le attuali modalita' di
calcolo del prezzo medio praticato in Italia allo scopo di
abbassare il divario del prezzo industriale con l'Unione
europea. La sola rilevazione del prezzo praticato nei self
service, infatti, altera la validita' della rilevazione
statistica.
4. TRASPORTI.
a) Si rende subito operativa una specifica Autorita'
indipendente per i trasporti (eliminando l'assegnazione
temporanea delle funzioni all'Autorita' per l'energia e il
gas).
b) Si rivedono le disposizioni riguardanti il rispetto del
contratto collettivo nazionale per tutti gli operatori del
settore ferroviario.
c) Si introduce una piu' rigorosa scansione temporale per
la separazione tra l'impresa ferroviaria e quella che
gestisce l'infrastruttura.
5. AUTORITA' DI REGOLAZIONE.
Si introducono misure sull'incompatibilita' degli
incarichi per coloro che hanno ricoperto ruoli di governo o
sono stati componenti di altre autorita' di regolazione o
vigilanza nei quattro anni precedenti (al fine di evitare
passaggi diretti dei componenti dei collegi da un'Autorita'
all'altra anche durante l'esercizio del mandato).
6. TUTELA DEI CONSUMATORI.
Si integrano le disposizioni sulla class action volte a
semplificare e rendere meno oneroso l'accesso a questo
strumento di tutela collettiva da parte dei cittadini.
7. TRIBUNALE DELLE IMPRESE.
Si rivedono l'organizzazione, prevedendo un Tribunale per
le imprese presso ciascun tribunale avente sede nel capoluogo
del distretto della Corte di Appello (al posto delle attuali
12 sezioni specializzate), e le competenze in materia di
controversia tra imprese.
8. PROFESSIONI.
a) Si ripristina l'equo compenso per i tirocinanti (gia'
previsto nel decreto 138/2011).
b) Si prevedono nuovi principi per la modernizzazione del
ruolo e dell'assetto degli ordini professionali assicurando
pari opportunita' per i giovani.
c) Si prevede la costituzione di libere associazioni nel
campo delle professioni non regolamentate.
d) Si propone di limitare la partecipazione al capitale
delle societa' professionali da parte dei soci non iscritti
all'albo.
9. FARMACIE.
a) Si rimuovono le limitazioni alla piena liberalizzazione
della vendita dei farmaci di fascia C (come richiesto da
relazione Antitrust) contenute nell'articolo 32 del DL
201/2011 (Salva Italia), estendendola anche ai medicinali
veterinari, al fine di ampliare la concorrenza a vantaggio
dei cittadini.
b) Si propone che siano i comuni ad individuare entro 60
giorni il numero e le zone delle nuove farmacie in base al
quorum di 3.000 abitanti per farmacia.
c) Si semplificano le procedure per i concorsi
straordinari per soli titoli delle nuove sedi disponibili,
stabilendo tempi perentori sia per l'adozione dei bandi che
per l'espletamento dei concorsi.
d) Ai soli fini del concorso straordinario si prevedono
tre diverse graduatorie, distintamente per titolari di
farmacie rurali, farmacisti non titolari e farmacisti
operanti presso le parafarmacie ai fini dell'assegnazione
delle nuove sedi.
e) Si sopprimono le disposizioni vigenti
sull'ereditarieta' della farmacia a familiari non
farmacisti.
f) Si stabilisce che la direzione della farmacia privata
non puo' essere mantenuta oltre il compimento del
sessantasettesimo anno di eta' dai farmacisti iscritti
all'albo.
10. NOTAI.
a) Si prevedono tempi certi di espletamento dei nuovi
concorsi per coprire tutte le sedi vacanti (le attuali piu'
quelle risultanti dall'aumento della pianta organica).
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