(ASCA) - Roma, 9 feb - Con una nota, Assonime commenta il
decreto correttivo sull'Opa che rivede alcune delle scelte
normative che erano state adottate con il cosiddetto decreto
anti-crisi del novembre 2008. Le modifiche principali
riguardano la disciplina dell'azione di concerto e della
passivity rule.
''Il decreto introduce una definizione generale di persone
che agiscono di concerto, in linea con la disciplina europea,
includendovi anche le ipotesi di cooperazione volte a
rafforzare e a mantenere, oltre che ad acquisire, il
controllo di una societa' quotata. Restano confermate le
ipotesi di azione di concerto presunte in via assoluta.
Innovativa e' la previsione che attribuisce alla Consob il
potere di individuare con regolamento sia i casi per i quali
si presume, salvo prova contraria, che i soggetti coinvolti
siano persone che agiscono di concerto, sia quelle forme di
cooperazione che non sono assimilabili all'azione di
concerto.
Il decreto ripristina l'obbligo di passivita' degli
amministratori in occasione di un'offerta pubblica
d'acquisto, ma consente alle societa' di derogarvi in via
statutaria. L'obbligo era stato eliminato dal decreto
anti-crisi, che consentiva pero' alle societa' di introdurlo
in apposita clausola statutaria. La nuova disposizione entra
in vigore il 1* luglio 2010. Altre modifiche significative
riguardano l'ambito di applicazione della disciplina
sull'OPA, la nozione di partecipazione rilevante ai fini
dell'obbligo di OPA e il prezzo dell'OPA obbligatoria.
Assonime sottolinea che ''il quadro normativo in materia
di offerte pubbliche d'acquisto non e' ancora completo,
poiche' mancano le disposizioni regolamentari che dovevano
essere adottate dalla Consob entro sei mesi dall'entrata in
vigore del primo decreto di recepimento della direttiva
(cioe' entro il giugno 2008). Le disposizioni regolamentari
sono necessarie a perfezionare la disciplina sotto diversi
profili: si pensi ad esempio all'azione di concerto, o al
prezzo dell'OPA obbligatoria, o ancora alle modalita' di
applicazione della clausola di reciprocita''.
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