(ASCA) - Roma, 11 lug - ''Alcune notizia di stampa oggi
pubblicate sulla sentenza emessa dalla sesta sezione penale
sul possesso di marijuana da parte di persona che si
dichiarava professante di religione rastafariana rendono
opportuno precisare che la Corte di Cassazione in tale
sentenza era chiamata a valutare la decisione del giudice di
merito che, dando esclusivo rilievo alla quantita' di droga
detenuta, aveva, per cio' solo, ritenuto che l'imputato la
detenesse ai fini di spaccio e non, come questi aveva
dichiarato, per uso personale''. In una nota la corte suprema
di cassazione, che e' il giudice di ultimo grado in Italia
che assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione
della legge, difende la sentenza emessa sesta sezione penale
che ha annullato la condanna a un anno e quattro mesi di
carcere per illecita detenzione a fini di spaccio inflitta ad
un adepto rasta, sorpreso dai carabinieri con poco meno di un
etto di marijuana.
''La Corte di Cassazione - si legge nella nota - ha
annullato la sentenza con rinvio chiedendo al giudice di
merito di valutare anche, come e' doveroso fare al fine di
stabilire se la detenzione sia a fini di spaccio o per uso
personale, le 'circostanze di tempo, luogo e modalita'
comportamentali dell'imputato' e tra queste anche la
giustificazione dallo stesso data di appartenenza alla
religione rastafariana''.
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